PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi da applicare alla promozione dell'attività commerciale esercitata negli «outlet», come definiti all'articolo 2, in relazione agli effetti distorsivi della concorrenza che la medesima attività può comportare, ferma restando la potestà legislativa delle regioni in materia di commercio.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende:

          a) per «promozione», la pubblicizzazione delle condizioni di acquisto dei prodotti in commercio negli «outlet»;

          b) per «outlet»:

              1) un esercizio commerciale nel quale un imprenditore rivende professionalmente e continuativamente al consumatore finale merci appartenenti al settore moda, che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data della vendita stessa o che presentano difetti non occulti di produzione;

              2) un centro commerciale, denominato «factory outlet center», avente le caratteristiche di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, composto da esercizi commerciali, come definiti al numero 1) della presente lettera, la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso.

 

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Art. 3.
(Uso della denominazione di «outlet»).

      1. La denominazione di «outlet» può essere impiegata esclusivamente nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferiti agli esercizi e ai centri commerciali che presentano le caratteristiche individuate ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.
(Informazione e tutela del consumatore).

      1. Gli «outlet» sono tenuti a rispettare la disciplina sulle vendite straordinarie e sulle vendite sottocosto, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle leggi regionali in materia di commercio.
      2. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali e nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale devono recare, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico.
      3. Se l'esercente intende pubblicizzare, in periodi diversi da quelli di effettuazione delle vendite straordinarie, l'offerta delle merci a un prezzo inferiore a quello di listino o a quello consigliato dal produttore o dal fornitore, ovvero a quello di mercato, sul cartello e nei diversi supporti utilizzati deve essere fatto riferimento:

          a) al prezzo di listino o al prezzo consigliato o al prezzo di mercato;

          b) allo sconto o al ribasso espresso in percentuale rispetto ai prezzi indicati alla lettera a);

          c) al prezzo finale di vendita al pubblico.

      4. Durante il periodo di effettuazione delle vendite straordinarie, l'esercente ha l'obbligo di indicare, oltre al prezzo finale di vendita al pubblico, lo sconto o il

 

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ribasso rispetto ai prezzi normalmente praticati nell'esercizio commerciale.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, l'uso della denominazione di «outlet» in violazione dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. In caso di violazione grave o di recidiva, il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni.
      2. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, si applica, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.